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Una cosa che però in tantissimi casi manca è la conoscenza delle regole che stanno alla base di ciò che avviene in rete.
Il mondo online è il far west delle opportunità, ma questo non significa che non esistano delle leggi che determinino ciò che si può o non si può fare. Con terribili sorprese per chi, online, non si era mai posto la questione.
Ho avuto il piacere di conoscere Federica De Stefani, avvocato che si occupa delle tematiche relative al web, la quale ha scritto un bellissimo libro – “Le Regole della Rete” (editore Hoepli) di facile lettura e scevro da tecnicismi – che pone le basi necessarie per chiunque voglia condurre serenamente un proprio progetto web o per CHIUNQUE si muova nei meandri della rete anche senza finalità di business, quindi semplicemente nei Social Network, in siti, forum o nelle piattaforme di pubblicazione libera.
Oggi sveliamo qualche punto sorprendente che mi è saltato agli occhi dalla lettura del libro.
Si tratta di regole (non ipotesi, ma r e g o l e stabilite) che la stragrande maggioranza degli internauti non conosce ma che dovrebbe conoscere quanto prima, per tutelare i propri diritti e per evitare di mettere il piede in fallo in questo campo minato digitale.
Contenuti condivisi online, Social Media, Blog: occhio a leggi e condizioni d’uso
Alcune chicche sparse del libro, che ho trovato molto interessanti…
Hai condiviso qualcosa sui tuoi canali Social, in modalità pubblica? Bene, allora non puoi recriminare ipotetiche violazioni della privacy. Quell’immagine non può essere coperta da alcun “diritto alla riservatezza”.
Caso classico – Se hai condiviso un’immagine sui Social, chi ha i diritti sull’uso di quell’immagine? La pubblicazione in rete non fa venire meno i diritti d’autore. Scordati le frasi “lo uso liberamente perché è su internet” o “l’ho trovato su Google, quindi ho diritto ad utilizzarlo”: la possibilità d’uso di un contenuto dipende dalla tipologia di licenza concessa dall’autore (approfondisci con le licenze creative commons). Quindi non è tanto la condivisione il problema, ma l’uso che altri utenti stanno facendo dell’immagine plagiata.
In questa fattispecie si generano molteplici sotto-casi, tra cui la differenza tra semplice immagine e “creazione”, con diverse conseguenze in fatto di tutela per chi ha creato questo contenuto (tutti casi ben spiegati nel libro).
Copia – Incolla di contenuti trovati online: non è lecito, sempre per via del diritto d’autore. E’ possibile fare un riassunto, fare una citazione o riprodurne una minima parte ma sempre con citazione dell’autore e dell’opera, e senza agire a scopo di lucro.
Per quanto riguarda le traduzioni di post in altra lingua, il concetto è il medesimo: si tratta di plagio. Federica De Stefani nel libro fa riferimento al caso di un blog spagnolo che ha semplicemente tradotto dei contenuti pubblicati su machedavvero.it, il che costituisce reato.
Sui Social, si è responsabili di tutto ciò che si condivide o si pubblica.
Infatti il semplice like può venire considerato come approvazione del contenuto.
Profilo privato su Facebook: quante aziende abbiamo visto operare in tal senso? Profili di coppia o con nickname? Una marea. Eppure Facebook nelle proprie condizioni di utilizzo richiede informazioni veritiere per la fase di iscrizione, quindi Facebook stesso può in qualunque momento cancellare tali profili, senza preavviso. Le lamentele dell’utente, quindi, diventano inutili…
Diritti e responsabilità di chi amministra un blog…
Il blog non è una testata giornalistica, innanzitutto. Che tu lo scriva o meno sul tuo disclaimer o nel footer. Non devi prestare attenzione a queste cose; semmai è meglio che tu dia un’occhiata a quello che fanno/scrivono i tuoi lettori. Ad esempio, sui commenti: la Cassazione, nel 2016, ha ritenuto un blogger responsabile penalmente in quanto amministratore del sito in merito a un commento diffamatorio di un lettore verso un’altra persona.
Ecco quindi che il blogger dovrà tenere monitorati i commenti ritenuti offensivi / lesivi e provvedere a cancellarli, se vuole evitare problemi futuri.
Se poi parliamo di Blog, il tema scottante è sempre quello relativo alle immagini. Ci sono moltissimi distinguo da fare, però in linea generale ciò che occorre nella pubblicazione di una foto che includa delle persone è il consenso. Senza quello, non si va da nessuna parte. Con le foto di minori, poi, il caso si complica..
Gruppi segreti su Facebook: attenti alla diffamazione. Infatti la segretezza del gruppo è irrilevante: bastano 3 persone presenti per configurarsi il reato di diffamazione, qualora si leda la reputazione di una persona non presente.
Canali di comunicazione come Whatsapp o Messenger sono formati da conversazioni private tra utenti. Questo implica che si tratti di conversazioni assimilabili a “corrispondenza privata” e, in quanto tali, devono essere tutelate e protette. Il divieto alla diffusione di tali corrispondenze, quindi, è stabilito: questo divieto coinvolge anche gli screenshot allo schermo, difficilmente utilizzabili in ambito processuale e assolutamente delicati in caso di condivisione su altre chat o Social Network. In caso di condivisione, ad esempio, vanno censurati tutti i dati e i riferimenti relativi alle persone coinvolte nella chat. Per le email, quindi, vige quanto detto in merito alle chat: sono corrispondenza privata, e in quanto tale è tutelata.
Le Regole della Rete – Come tutelare i propri contenuti online – di Federica De Stefani
Queste curiosità sono solo la punta dell’iceberg di tutte le regole che normano lo scenario digital. Il sommario comprende i seguenti temi, sviluppati nel dettaglio e spiegati con casi reali:
Nel libro si fa un excursus completo che chiunque – oggi – dovrebbe conoscere, vista la pressoché totale compenetrazione dell’online nella nostra vita.
Buona lettura!
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